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La dichiarazione per il riconoscimento di figli naturali va fatta davanti all'ufficiale dello stato civile o al notaio, dopo aver acquisito tutti i documenti necessari.
Se la dichiarazione di riconoscimento viene fatta prima della nascita del bambino, la stessa può essere presentata:

  • dalla sola madre;
  • dai due genitori insieme;
  • dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.


Se la dichiarazione di riconoscimento viene fatta dopo la denuncia di nascita, la stessa può essere presentata:

  • da uno dei genitori;
  • dai due genitori insieme;
  • dai due genitori in tempi diversi. In questo caso è necessario l'assenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.


Per poter effettuare il riconoscimento, i dichiaranti devono aver compiuto i 16 anni di età e presentare un documento d'identità valido.

 

Documentazione da presentare
Si consiglia di rivolgersi all'ufficio che, in base alla situazione specifica, individua i documenti necessari.

 

Normativa di riferimento
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici". 
 D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative. 
C.c. artt. 250 e seguenti.

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