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È attivo presso l'ufficio Separazioni e Divorzi dell'Anagrafe Comunale di Sacrofano sita in Largo Biagio Placidi, n°1, il servizio di trascrizione nei registri dello stato civile delle "Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Dal giorno 11 dicembre 2014 è attivo anche il servizio di "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile".

 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00


Come fare per:


Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)


Il servizio è riservato agli avvocati ed è relativo esclusivamente ai matrimoni celebrati in Sacrofano (RM), sia con rito civile che religioso, ovvero celebrati all'estero ma trascritti nei registri dello stato civile di Sacrofano (RM).
Per la trascrizione è necessario consegnare una copia autenticata dell'atto di accordo a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. 


Nell'accordo gli avvocati dovranno dare espressamente atto:

 

  1. di avere tentato di conciliare le parti
  2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
  3. di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di

trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

 

L'atto di accordo dovrà inoltre contenere:


- Certificazione di autenticità delle firme delle parti e di conformità dell'accordo alle norme
imperative ed all'ordine pubblico da parte degli avvocati (contenuta all'interno della convenzione);

 

- Nulla Osta del Procuratore della Repubblica ovvero, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, autorizzazione del Procuratore della Repubblica o Autorizzazione del Presidente del Tribunale a seconda dei casi.

 

- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'avvocato che consegna l'atto, per la notifica dell’avvenuta registrazione.

 

L'avvocato deve consegnare l'atto per la trascrizione entro 10 giorni da quando è completo di tutti gli elementi (atto + nulla osta o autorizzazione). In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati procedenti.

 

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014):

 

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l’assistenza facoltativa di un difensore), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

 

Non è possibile avvalersi del servizio nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, anche di una sola parte.

 

E’ necessario versare un diritto fisso di € 16,00 al momento della dichiarazione. Tale diritto fisso verrà versato secondo le indicazione indicate da apposito modulo, predisposto dall’ufficio anagrafe.

 

I coniugi se sono residenti in Sacrofano possono accedere al servizio indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio, altrimenti, se non sono residenti in Sacrofano, per accedere al servizio, il matrimonio deve essere stato celebrato in Sacrofano o, se celebrato all’estero, trascritto nei registri di stato civile di Sacrofano.

 

I coniugi devono obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all'Ufficiale dello stato civile, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

In caso di divorzio o di modificazione delle condizioni di separazione e divorzio, i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale, ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio. Non è possibile ricorrere all'autocertificazione della separazione o del divorzio, trattandosi di atti emessi dall’Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

 

Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una dichiarazione da rendere all’ufficiale dello stato civile da ciascuna delle parti che saranno inserite all'interno dell'atto di accordo, relative a:

 

- assenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;

 

- luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell'iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Sacrofano (RM).

 

In presenza di quanto sopra, i coniugi potranno quindi dichiarare, a seconda dei casi, di aver raggiunto l'accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento di natura patrimoniale, produttivi di effetti traslativi dei diritti reali. In queste ipotesi infatti non è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficiale della Stato Civile.

 

Non rientra invece nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’U.S.C., di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).

 

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma.

 

Al riguardo, appare opportuno precisare che l’U.S.C. è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.

 

Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

 

Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a se, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell'accordo.

 

Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l'accordo, questo perderà ogni valore; se invece compaiono e lo confermano, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge.

 

In ogni caso, l'Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell'accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.

 

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.

 

 

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