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Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno

 

Operazioni pratiche:

1. Entrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (anche con Spid) e scaricare la visura degli immobili di proprietà.
2. Inserire nel portale https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=h658 i dati degli immobili con la relativa rendita.
3. Pagare tramite modello F24

 

In caso di necessità contattare il seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

La nuova IMU continuerà ad applicarsi a:
• fabbricati;
• area fabbricabile;
• terreni agricoli (A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 ( Versione originale pubblicata in Gazzetta). Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.)


La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all'immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.


Per possessori degli immobili si intendono:
• i proprietari
• i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
• i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario
• il concessionario di aree demaniali
• il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni.


L’imposta è dovuta e liquidata, per anni solari, in misura proporzionale:
• alla quota di possesso
• ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.


Per applicare l’IMU occorre calcolare prima il valore dell’immobile che si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
• 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche);
• 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi).


Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio posseduto dall’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per la valutazione occorre considerare diversi fattori tra cui la zona territoriale in cui si trova, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentito.

 

E' possibile effettuare il calcolo I.M.U., e la stampa del relativo modello F24, con il supporto di un apposito software cliccando sul banner a fine pagina o al seguente link:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=h658

 

Le tariffe per l’anno 2021 sono state confermate le tariffe del 2020, che si riportano per comodità:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,3 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;*
5) fabbricati dati in uso o comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado : aliquota 8,9 per mille;
6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) terreni agricoli, se non esenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
9) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

 

* per gli immobili di categoria D la quota pari al 7,6 per mille è destinata allo Stato.

 Sono stati invece rideterminati i valori di riferimento per le aree fabbricabili, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2018, a norma dell'articolo 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 446/1997. Di seguito si indicano sinteticamente i nuovi parametri di riferimento, in base all’indice di edificabilità dell’area:

 

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