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Per conoscenza della cittadinanza ed al fine di evitare spiacevoli conseguenze, si riporta il testo dell'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, pubblicato anche sul sito istituzionale

http://www.comunedisacrofano.gov.it/index.php/regolamenti.html

 

Art. 12 Installazione antenne paraboliche
L'installazione degli apparati di ricezione singoli o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città ed al rispetto dell'impatto visivo ed ambientale e segue le procedure richieste ai fini dell'autorizzazione.
Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, tetti e cortili, quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
Le antenne debbono essere collocate sulla copertura degli edifici, sul versante opposto alla pubblica via. Qualora tale soluzione non fosse tecnicamente praticabile l'antenna parabolica va posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale e comunque ossia evitando che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto. La colorazione delle antenne deve armonizzarsi con quella del manto di copertura.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti del comma 3, l'installazione delle antenne paraboliche deve essere concordata con gli uffici comunali.
E' vietata, salvo specifica deroga disposta per ente ed organizzazioni pubblica o di rilevanza pubblica, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico – artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.
Restano, salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.


Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. (sanzione di € 100,00, ex art. 16 Legge 689/81)

 

PER QUANTO SOPRA, SI DIFFIDANO I CITTADINI INTERESSATI AD ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI DEL CITATO ARTICOLO 12, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL PRESENTE AVVISO, RAPPRESENTANDO CHE IN CASO DI INOTTEMPERANZA VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CASO, OLTRE ALLA RIMOZIONE FORZATA DEI DISPOSITIVI, CON SPESE A CARICO DEGLI INADEMPIENTI.

 

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