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- La misura della chiusura delle palestre, delle piscine e dei centri benessere di cui all’ordinanza Z0004 dell’8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture termali.


- Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell’interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione.


- Il differimento dei termini al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia.


- Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.


- Il cittadino proveniente dalle aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio.


Maggiori dettagli al link: http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf?fbclid=IwAR3xew4Jx_O-TR84TPvVn1IYhmxVeboiOFGn6u_9io6Y9-g5iLj0nI7laZQ

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